ALLEGATO n°3 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D.LGS.24/2/1998 N° 58
CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI, ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB
N°11522
DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI
QUESTO DOCUMENTO NON DESCRIVE TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI
RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE
PATRIMONIALE PERSONALIZZATA MA HA LA FINALITÀ DI FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI DI
BASE SUI RISCHI CONNESSI A TALI INVESTIMENTI E SERVIZI
AVVERTENZE GENERALI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve
informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle
operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere
un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione
al rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta
apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono
valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare
riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed
alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di
quest’ultimo.
-
PARTE “A”
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
-
PARTE “B”
LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
-
PARTE “C”
LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA
-
PARTE “D” TRADING ONLINE
PARTE "A"
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è
necessario tenere presenti i seguenti elementi:
-
la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
-
la sua liquidità;
-
la divisa in cui è denominato;
-
gli altri fattori fonte di rischi generali
1. la variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze
e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1) titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più
diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi
titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito),
tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente,
partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in
titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili
conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di
distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire
alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli
enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli
interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso
del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo
di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è
maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il
detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in
caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli
di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione -
che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi
derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso
che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di
quanto investito.
1.2) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può
essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il
rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle
caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può
essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio
investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del
portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di
variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del
mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il
rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato
si origina dalle variazioni del mercato in generale, variazioni che possono
essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio
sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina
dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui
prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto
più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa
data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al
momento del suo rimborso.
1.3) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la
solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle
medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse
operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni
momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa
le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti
finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare
il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali
obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità
percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente
dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso di
interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi
corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in
particolare il riferimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a
emissioni con pari scadenza.
1.4) Il rischio d'interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che
la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di
mercato attraverso le variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di
un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al
momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto
dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di
smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento
effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento
del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di
interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del
prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la
variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi
d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo
a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione
alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno;
l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo
suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per
l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in
questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità
di smobilizzare l'investimento.
1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di
investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento
finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè
suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione
può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un
patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di
diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o
azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e
Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi
investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie
di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono
entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo
sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni
previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero
portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero
delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti
finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche
degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che
investono solo nei titoli emessi da società operanti in un particolare settore
o in titoli emessi da società aventi sedi in determinati Stati) oppure a causa
di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2) La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in
primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In
generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati
organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo
in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su
tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali
indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia
considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui
sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi,
può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri
investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3) La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da
quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore
italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento
occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di
riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti
paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e
che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato
complessivo dell'investimento.
4) Gli altri fattori fonte dei rischi generali
4.1) Denaro e valori depositati
L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme
di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in
particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di
rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe
essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in
cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei
casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti
patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate
informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che
saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque
riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre
considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente
ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite
subite.
4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le
operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati
nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati
potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni
agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati,
l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni.
Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà
impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle
giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe
quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni
che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici od ad asta gridata sono
supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli
ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione
delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra
descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a
malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per
perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti
potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai
fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso
il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette
connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5) Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro
oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da
eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati
potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate
dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione
suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al
software dei sistemi medesimi.
4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.
L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe porsi anche in diretta
contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni
effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o
impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore
effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora
lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per
questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere
tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i
rischi conseguenti.
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PARTE “B”
LA RISCHIOSITA' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto
elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro
complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione
avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado
di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che
la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non
adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti
finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il
rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se
l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla
situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed all'esperienza nel
campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi
strumenti finanziari derivati.
1) I futures
1.1) L'effetto "leva"
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio.
L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto
al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo
significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un
impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso
l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore
dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori
versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza
andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore
dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve
preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se
l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti
entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e
l'investitore resta debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro
certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto
particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione
di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di
posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa
rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
2) Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio.
L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il
funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
2.1) L'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è
molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun
valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per
l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di
un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o
effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo
"americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può
comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o
la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti
futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione
in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di
garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad
un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui
risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve
considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi
profittevole è remota.
2.2) La vendita di un'opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un
rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se
il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono
prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente
illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo
sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di
garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di
tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a
regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività
sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il
venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni
concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del
venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli,
indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è
stata venduta.
3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e
opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte
"A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1) Termini o condizioni contrattuali
L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i
termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare.
Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali
l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività
sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di
scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le
condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo
di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli
effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché
l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni
derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono
accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o
liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla
vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle
perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività
sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio,
un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a
limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del
sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività
della valorizzazione del contratto derivato.
3.3) Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relative a contratti denominati in divise
diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro)
potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati.
Gli SWAPS
Gli intermediani possono eseguire operazioni su strumenti derivati
fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore
potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in
conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può
risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il
valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi
motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme
applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare
diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali
tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni
rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.1) I contratti di swaps
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per
questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma
standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono
solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non
essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se
non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno
swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o
positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il
contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere
sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni
del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei
differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni,
l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di
garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi
contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia
solida patrimonialmente, poiché nel caso del contratto si origini un
differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente
percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia
stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della
solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio
nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una
controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono
aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
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PARTE “C”
LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA
Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle
conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli
strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative
operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire
direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo
istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è
espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo
contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di
gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le
caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati
obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva
della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate
dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro a limiti contrattuali,
sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i
titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.
L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea
di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso
l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di
gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è
ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il
grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il
contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione
prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è
adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione
patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed all'esperienza nel campo degli
investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.
1) La rischiosità di una linea di gestione
L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione
principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti
finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai
limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria
utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.
1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla
valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si
rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un
investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una
linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti
finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali
strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea
di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del
patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari;
al contrario, ove la percentuale degli investimenti a basso rischio prevista
fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione
sarà diversa e più elevata.
1.2) La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima
della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un
numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve
considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso,
infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva
finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può
incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione
per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso.
L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della
rischiosità della linea di gestione patrimoniale.
L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso
a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo
differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove
previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente
documento).
L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria
superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in
relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al
raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva
finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti
finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto
più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e
che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il
valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può
provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche
eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore
potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.
2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale
2.1) Richiamo
Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate
dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È
quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al
riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.
2.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve
ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle
modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti
all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel
contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di
gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di
applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al
numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che
l'intermediario esegua operazioni non necessarie.
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PARTE “D” SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA A
CURA DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TRADING ON LINE
I servizi di Home e di Internet Corporate Banking consentono di instaurare, con
modalità Internet, un collegamento diretto con la Banca, utile per lo scambio
di informazioni relative a servizi diversi e consentono, tra l'altro, il
passaggio diretto degli ordini di borsa, con modalità di esecuzione "on line".
Su quest'ultimo aspetto si precisa che la relativa rapidità e semplicità di
gestione degli strumenti, può indurre l'utilizzatore ad effettuare un elevato
numero di operazioni nell'ambito della stessa giornata operativa (intraday).
Atteso anche l'ampio lasso di tempo in cui i mercati sono attivi, si richiama
l'attenzione dell'utente sul fatto che un elevato numero di operazioni
"intraday", facilmente raggiungibile per la "semplicità" del sistema, può far
lievitare considerevolmente il rischio insito nella specifica attività e
comportare significativi costi commissionali, ancorché in presenza di
condizioni agevolate rispetto a quelle praticate di norma dalla Banca.
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Informazioni aggiornate a
Giugno 2003
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